ATTI REGIONALI ATTI DI ORGANI GIURISDIZIONALI DI INTERESSE REGIONALE Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione Seconda Pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche- sezione seconda- in merito ricorso numero di registro generale 751 del 2025 contro Regione Marche pag. 1335 Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione Seconda Pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche- sezione seconda- in merito ricorso numero di registro generale 792 del 2025 contro Regione Marche pag. 1347 ATTI DELLA REGIONE ATTI DI ORGANI GIURISDIZIONALI DI INTERESSE REGIONALE ____________________________________________ Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione Seconda Pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche- sezione seconda- in merito ricorso numero di registro generale 751 del 2025 contro Regione Marche Pubblicato il 19/12/2025 N. 01062/ 2025 REG.PROV.COLL. N. 00751/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 751 del 2025, proposto da Alan Petrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi n. 2; contro Ufficio Centrale Regionale per lElezione del Presidente della Giunta Regionale, Ufficio Centrale Circoscrizionale di Fermo per LElezione del Presidente della Giunta Regionale, non costituiti in giudizio; Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Jessica Marcozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad opponendum: Enrico Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento -dei verbali delle operazioni elettorali dellUfficio Centrale Regionale per lelezione del Presidente della Giunta regionale e per lelezione del Consiglio regionale della Regione Marche del 28 e 29 settembre 2025; -del verbale delle operazioni elettorali dellUfficio Centrale Regionale di proclamazione degli eletti del 06.10.2025 e del 13.10.2025 per lelezione del Presidente della Giunta regionale e per lelezione del Consiglio regionale della Regione Marche del 28 e 29 settembre 2025; dei verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione di ciascun Comune ricompreso nella circoscrizione della provincia di Fermo per lelezione del Consiglio regionale della Regione Marche del 28 e 29 settembre 2025; -del verbale dellUfficio Centrale Circoscrizionale di Fermo; -della Delibera di Consiglio Regionale della Regione Marche del 27.10.2025 recante presa datto e convalida del verbale di proclamazione degli eletti del 06.10.2025 per lelezione del Presidente della Giunta regionale e per lelezione del Consiglio regionale della Regione Marche del 28 e 29 settembre 2025; nonch di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorch non conosciuto dai ricorrenti; nonch per la correzione del risultato elettorale, con la proclamazione del ricorrente sig. Alan Petrini alla carica di consigliere regionale della Regione Marche con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Jessica Marcozzi e della Regione Marche; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il Sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la Lista Lega, Salvini-Marche nella competizione elettorale per lelezione del Presidente della Giunta regionale e per lelezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si dotata della Legge regionale n. 27/2004 con cui stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale di tipo proporzionale su base circoscrizionale (art. 6 L.R. n. 27/2004), con l'attribuzione di un premio di maggioranza variabile, per la coalizione espressione del candidato Presidente proclamato eletto che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi. I seggi sono attribuiti a liste provinciali concorrenti collegate, singolarmente o in coalizione tra loro, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le circoscrizioni corrispondono alle Province. Il sig. Alan Petrini ha partecipato alla competizione elettorale come candidato nella lista della Lega Salvini-Marche per la circoscrizione della provincia di Fermo. Il risultato elettorale del candidato, in termini di voti ottenuti, stato pari a n. 2947 preferenze. Il risultato elettorale della Lista Lega, Salvini-Marche, nella stessa circoscrizione, stato pari a n. 5.880 preferenze. Con tale risultato elettorale, combinando le preferenze personali ed i voti di lista, il candidato Alan Petrini non risultato eletto, risultando primo dei non eletti nella circoscrizione della provincia di Fermo. , invece, risultata eletta, nella stessa circoscrizione della provincia di Fermo, la candidata Jessica Marcozzi (odierna controinteressata), che ha ottenuto n. 1.813 preferenze: ci accaduto in quanto, in quella circoscrizione, la Lista Forza Italia ha ottenuto n. 5.927 preferenze. Poich il seggio viene attribuito prima alla lista e poi al candidato. la differenza sarebbe quindi pari a n. 47 voti di lista. Tale dato, a detta del ricorrente, particolarmente significativo se letto in combinato con il risultato elettorale di unaltra candidata, Elisabetta Ceroni per la Lista Fratelli dItalia. La candidata ha ottenuto n. 2.785 preferenze ottenendo la Lista Forza Italia n. 15.584 voti di lista. Alla candidata Elisabetta Ceroni sarebbero state annullate, in totale, n. 116 preferenze e, molte di queste sarebbero state attribuite alla Lista Forza Italia. A detta del ricorrente diverse persone avrebbero scritto il cognome Ceroni a fianco del simbolo della lista Forza Italia, e tali schede sarebbero state valutate non con lattribuzione della preferenza al candidato ma con attribuzione del voto alla lista. Ancora, la lista Forza Italia si sarebbe avvantaggiata di un numero rilevantissimo di voti di lista non perch il candidato abbia effettivamente voluto esprimere la preferenza a tale lista, ma solo per lerrore materiale in cui incorso lelettore che ha scritto il cognome Ceroni sulla riga di unaltra lista elettorale rispetto a quella nel cui mbito il candidato prescelto (Elisabetta Ceroni) si presentato. Tale errore sarebbe potuto accadere solo perch il cognome Ceroni si presta ad un equivoco oggettivo: il padre della candidata Elisabetta Ceroni un uomo politico di primissimo piano del Partito di Forza Italia nel territorio fermano, sia in ambito regionale che nazionale, come documentato nel ricorso. Ci sarebbe evidente in particolare nel comune di Rapagnano nel quale, a fronte di n. 75 voti per la Lista Forza Italia corrisponderebbero solo n. 20 preferenze per tutti i candidati della Lista Forza Italia. Nellambito di tali n. 75 voti di lista, il ricorrente sostiene che molto. presumibilmente n. 52 voti rappresentino voti annullati alla candidata Elisabetta Ceroni che si chiede di verificare con riconteggio. Si espone una situazione simile in alcuni comuni vicini a Rapagnano, che riporterebbero anomalie, dettagliate nel ricorso, riguardo i voti di lista attribuiti alla sola lista Forza Italia, particolarmente numerosi rispetto ai voti di preferenza attribuiti ai candidati della medesima lista. Ci in contrasto con altri Comuni pi lontani, non interessati dal fenomeno, come ulteriormente dettagliato in sede di memoria conclusiva. A ci si aggiunge, a detta del ricorrente che anche i soli 52 voti annullati nel comune di Rapagnano, sarebbero sufficienti, se attribuiti correttamente alla candidata Ceroni e alla sua lista, a garantire lelezione del ricorrente in sostituzione della controinteressata. Alla luce di quanto sopra deduce il seguente motivo di ricorso: A - Violazione e/o falsa applicazione dellart. 1, comma 4, Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27; dellart. 57 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570. La volont dellelettore nello scrivere Ceroni a fianco del simbolo della Lista Forza Italia, sarebbe stata chiara nel designare il candidato (cio, la preferenza) e non la lista. Ci in particolare analizzando le differenze tra Rapagnano e i Comuni limitrofi e Comuni al contrario pi lontani da tale bacino Formula quindi le seguenti richieste, previo riconteggio delle schede: ? in via principale: assegnare prevalenza, in ragione del forte radicamento territoriale del cognome Ceroni e della sua evidente identificazione con il partito Forza Italia, alla preferenza e non alla Lista nelle ipotesi in cui si ravvisino schede in cui lelettore ha scritto la preferenza Ceroni o Elisabetta Ceroni a fianco del simbolo della Lista Forza Italia; ?in via subordinata: dichiarare nulli o annullare in ragione del forte radicamento territoriale del cognome Ceroni e della sua evidente identificazione con il partito Forza Italia i voti di Lista attribuiti alla Lista Forza Italia ove a fianco del simbolo di questa sia stato scritto il cognome Ceroni. b) Istanza di riconteggio, nellambito della circoscrizione della provincia di Fermo, dei voti di preferenza espressi in favore del candidato Alan Petrini e della Lista Lega, Salvini-Marche. In disparte rispetto allargomento sopra dedotto, il ricorrente chiede il riconteggio delle schede a s attribuibili ed alla Lista Lega, Salvini-Marche, dal momento che tale riconteggio, in particolar modo dallesame delle schede nulle (oltre 100), potrebbe derivare un incremento numerico dei voti di preferenza e dei voti alla lista Lega, Salvini-Marche sotto il simbolo della quale egli ha partecipato alla competizione elettorale regionale in parola. Pi precisamente, dalla tabella sub doc. n. 4, emerge che alla Lista Lega, Salvini Marche sono stati annullati oltre 100 voti, il che comporterebbe, ove se ne potesse recuperare alcuno di essi, un incremento ai voti di Lista: ci si deduce ai fini del fornire il principio di prova che assiste il presente motivo di ricorso. Si sono costituiti la regione Marche e la controinteressata. La Regione Marche afferma preliminarmente la necessit di integrare il contraddittorio in quanto il cambio di numero delle preferenze potrebbe mutare lequilibrio tra le circoscrizioni provinciali, alla luce del sistema elettorale. In ogni caso, afferma linammissibilit del ricorso per mancanza del principio di prova e specificit dei motivi, e comunque la sua infondatezza, alla luce del noto principio normativamente sancito, della prevalenza del voto di lista su quello di preferenza in caso di conflitto. Sostiene inoltre lassoluta genericit della seconda parte dellistanza di riconteggio. Anche la controinteressata sostiene linammissibilit per mancanza del principio di prova e, comunque, linfondatezza del ricorso per la mancanza di prova di rilevanza delle censure sempre perch, anche se fossero riscontrate le schede di cui il ricorrente chiede lacquisizione, tutte quelle recanti il contrassegno sul voto di lista non potrebbero essere assegnate alla lega nord Salvini o annullate. Inoltre intervenuto ad opponendum il candidato Rossi Enrico. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 il ricorso stato trattenuto in decisione. 1 Il ricorso inammissibile, come eccepito dalla controinteressata e della Regione Marche. Non quindi necessario pronunciarsi sulla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla Regione. 1.1. In primo luogo il caso di ricordare i principi consolidati in materia di giudizio elettorale. Nel rito elettorale non sono permesse impugnative esplorative, quindi ricorsi che, sia pure mediante censure di diritto, tendano, in realt, a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ci accade, ad esempio, 1.1. quando si denuncino irregolarit generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarit del risultato elettorale (Tar Puglia Bari 5 giugno 2024 n. 705, Cons. Stato. V, 20 luglio 2016 n. 3280). Il ricorso esplorativo infatti tendente ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti (Tar Puglia Bari 14 gennaio 2022 n. 62). Inoltre non si pu procedere alla rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obiettivo destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne. Difatti, l'interessato tenuto a fornire idonea prova della concreta lesione subta senza poter differire all'esito della verificazione istruttoria la prova del sussistente interesse a ricorrere, non potendo il ricorso elettorale risolversi in uno strumento meramente esplorativo (Tar Campania Napoli 28 ottobre 2024 n. 5751). 1.2 Ad avviso del Collegio il ricorso in epigrafe ricade proprio nelle categorie sopra delineate, in quanto lo stesso individua una pretesa anomalia generale, priva di prove concrete riscontrabili nei verbali elettorali o in dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che asseritamente, si risolverebbe a vantaggio del ricorrente, provocando lassegnazione di voti alla lista Fratelli dItalia o allannullamento di voti alla lista Forza Italia in numero tale da superare la controinteressata e provocare lelezione del ricorrente. 1.3 Con particolare riguardo alla specificit dei motivi di ricorso in materia elettorale, la giurisprudenza ha messo in risalto che: -sebbene essa debba essere valutata con rigore attenuato, in quanto la persona interessata deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dellammissibilit del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento.. (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32, Tar Veneto 10 ottobre 2025 n. 1.2 1767). 1.4 Il ricorrente individua delle anomalie con riguardo a Rapagnano e a diversi comuni limitrofi, dovute alla notoriet del padre di Elisabetta Ceroni, noto esponente di Forza Italia, ma non elenca puntualmente le schede interessate. In particolare non risultano dichiarazioni, n contestuali n posteriori dei rappresentanti di lista o di altri soggetti. Tali dichiarazioni, come noto, possono essere valutabili dal giudice come principio di prova (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32), anche se sottoposte a precisi limiti di attendibilit (si veda Cons. Stato II 23 giugno 2025 n. 5462). 1.5 Ma nel caso in esame alcuna dichiarazione presente in atti. Il ricorrente si limita a depositare una tabella delle 116 preferenze asseritamente annullate ad Elisabetta Ceroni, senza alcuna indicazione della motivazione per le singole schede, questo sia per le 52 preferenze asseritamente annullate nel comune di Rapagnano, sia per le 116 in totale. Della tabella non viene riportata la fonte. Solo in alcuni dei verbali di sezione depositati in atti, che riguardano solamente tre comuni, risultano voti di preferenza annullati a Elisabetta Ceroni (nel numero totale di 2), senza alcuna specificazione dei motivi. 1.6 Manca inoltre qualsiasi ulteriore specificazione riguardo le schede contestate e, in particolare (e come si vedr, ci particolarmente rilevante) se nelle preferenze eventualmente annullate alla candidata Elisabetta la preferenza fosse unita allo sbarramento del simbolo di Forza Italia o se semplicemente Elisabetta Ceroni (o anche il solo cognome Ceroni) sia stato scritto nello spazio riservato alla lista errata, senza che non sia stato segnato alcun simbolo. 1.7 Infatti, qualora il ricorrente intenda contestare la prima fattispecie, in pratica si proporrebbe una sorta di viaggio psicologico nella mente dellelettore di Rapagnano e comuni limitrofi per capire se lelettore abbia (eventualmente, perch nessuna prova concreta fornita a riguardo) scritto il nome di Elisabetta Ceroni accanto al simbolo (barrato) di Forza Italia in forza a una prevalente volont di 1.2 votare la candidata Ceroni rispetto alla lista, in contrasto con la regola, normativamente stabilita, per cui sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Di recente stata infatti ritenuta inammissibile (proprio in tema di elezioni regionali) unimpugnazione dove non era specificata una circostanza molto importante, cio se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, hanno anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali stata espressa la preferenza per la ricorrente. Infatti, ai sensi dellart. 57 del d.P.R. n. 570/1960, sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata, mentre sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista e sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata (Tar Basilicata 26 settembre 2024 459 e 21 dicembre 2024 n. 654, confermateda Cons. Stato V 3 giugno 2025 n. 4818). 1.8 Peraltro, nel ricorso oggetto delle sentenze appena citate, la presenza di schede con nome del candidato di altra lista (in quel caso la ricorrente) accanto a un contrassegno erano basate, appunto, su dichiarazioni dei rappresentanti di lista, del tutto mancanti nel caso in esame. Infatti, nel presente ricorso, parte ricorrente si limita, come gi accennato, a depositare una tabella e a rappresentare, che alla Candidata Elisabetta Ceroni (Lista Fratelli dItalia) sono state annullate n. 116 preferenze e, molte di queste esattamente quante sar possibile accertare solo a seguito del riconteggio che si auspica sia disposto dal Collegio sono state attribuite alla Lista Forza Italia in quanto lelettore ha scritto il cognome Ceroni a fianco del simbolo della lista Forza Italia (anche senza barrare la Lista), cos non attribuendo la preferenza al candidato ma alla Lista (si veda la memoria conclusiva in atti). 2 A parere del Collegio non sufficiente, in base principi sopra riportati, la specificit di tali censure non circostanziate, che non individuano, appunto, un 1 principio di prova relativo al numero di schede potenzialmente rilevanti e in che modo esse porterebbero vantaggio al ricorrente. Infatti non mai individuato il numero effettivo di schede e le relative sezioni che conterrebbero i vizi tali da consentire un vantaggio dal ricorrente o un principio di prova effettivo sulla presenza di tali schede. Al contrario, sulla base di un articolato ragionamento basato sui dati generali di scrutinio di alcuni comuni, il ricorso si basa su una sorta di teorema relativo a un errore generalizzato degli elettori che avrebbe portato allattribuzione di un maggior numero di volti alla lista Forza Italia, potenzialmente avvantaggiando il ricorrente. 2.1 Peraltro non del tutto definita la natura del previo riconteggio delle schede richiesto dal ricorrente. Il ricorso recita infatti Si chiede, quindi, che il Collegio, previo riconteggio delle schede, voglia: ? in via principale: assegnare prevalenza, in ragione del forte radicamento territoriale del cognome Ceroni e della sua evidente identificazione con il partito Forza Italia, alla preferenza e non alla Lista nelle ipotesi in cui si ravvisino schede in cui lelettore ha scritto la preferenza Ceroni o Elisabetta Ceroni a fianco del simbolo della Lista Forza Italia; ? in via subordinata: dichiarare nulli o annullare in ragione del forte radicamento territoriale del cognome Ceroni e della sua evidente identificazione con il partito Forza Italia i voti di Lista attribuiti alla Lista Forza Italia ove a fianco del simbolo di questa sia stato scritto il cognome Ceroni. 2.2 Quindi non del tutto chiaro se la richiesta riguardi lintera circoscrizione provinciale o i soli 116 voti asseritamente annullati a Elisabetta Ceroni individuati nellallegata tabella. Leventuale verificazione sarebbe quindi tesa alla generale ricerca di schede in cui lelettore ha scritto la preferenza Ceroni o Elisabetta Ceroni a fianco del simbolo della Lista Forza Italia, per richiederne lassegnazione alla candidata Ceroni e quindi alla lista Fratelli dItalia o in alternativa la nullit. 2.1 2.3 In entrambe le ipotesi (la memoria conclusiva sembrerebbe affermare la seconda ipotesi), listruttoria richiesta rimarrebbe di carattere esplorativo e priva del necessario principio di prova. Nella tabella allegata, oltre a non essere chiara la fonte del numero di schede annullate alla candidata Ceroni e a mancare lindicazione delle sezioni (la tabella divisa per comuni), non vi la fondamentale individuazione delle schede che potrebbero avvantaggiare il ricorrente, le quali appunto sarebbero solo quelle tali da diminuire i voti di lista assegnati a Forza Italia. Tra di queste non possono infatti essere comprese, per precisa indicazione normativa oltre che giurisprudenziale, le schede nelle quali il nome Ceroni sia stato scritto nellarea riservata ai candidati di Forza Italia, barrando il relativo contrassegno. 2.4 Quanto sopra porta, anche in base alla specifica giurisprudenza sopra riportata, a ritenere lassenza di un principio di prova (che il ricorrente basa esclusivamente su unasserita generale anomalia dellandamento dei rapporti lista-preferenze in alcuni comuni) e a stabilire il carattere esplorativo del ricorso, in mancanza della sufficiente individuazione del numero e delle caratteristiche delle schede rilevanti per mutare il risultato elettorale a favore del ricorrente. 2.5 A maggior ragione inammissibile in quanto del tutto generica e priva di qualsiasi principio di prova, come eccepito dalla Regione e dalla controinteressata, la richiesta di riconteggio delle schede nulle non attribuite alla Lega o al ricorrente allinterno della intera circoscrizione elettorale provinciale (richiesta sub b nellistanza istruttoria). Manca infatti qualsiasi violazione attribuita alle schede o qualsiasi censura specifica sul punto. 3 Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di causa, in considerazione della natura del contenzioso in oggetto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa. Cos deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore Simona De Mattia, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Giovanni Ruiu Renata Emma Ianigro IL SEGRETARIO ____________________________________________ Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Sezione Seconda Pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche- sezione seconda- in merito ricorso numero di registro generale 792 del 2025 contro Regione Marche Pubblicato il 16/01/2026 N. 00047/ 2026 REG.PROV.COLL. N. 00792/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 792 del 2025, proposto da Brandoni Goffredo, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consiglio Regionale delle Marche, non costituito in giudizio; nei confronti Battistoni Mirella, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Galvani e Fabrizio Panzavuota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lupacchini Angelica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonch di tutti gli atti preordinati, connessi, relativi al procedimento elettorale delle Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche di domenica 28 e luned 29 settembre 2025 e per la conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui stilata la graduatoria dei candidati a consigliere regionale delle liste provinciali non eletti relativa al Gruppo di liste provinciali avente il contrassegno Fratelli dItalia, Circoscrizione di Ancona (paragrafo 14 prospetto 19 pagina 38 del Verbale); per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Lupacchini Angelica il 9 dicembre 2025: del verbale di proclamazione degli eletti del 13.10.2025, pubblicato in data 14.10.2025, nonch di tutti gli atti e provvedimenti al medesimo connessi e comunque relativi alla medesima sequenza procedimentale, cos come relativi al procedimento elettorale delle Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche di domenica 28 e luned 29 settembre 2025, nella parte in cui stilata la graduatoria dei candidati e consigliere regionale delle liste provinciali non eletti, relativa al gruppo di liste provinciali avente il contrassegno Fratelli dItalia circoscrizione di Ancona, anche allesito dellesperimento del mezzo istruttorio appresso richiesto con ogni consequenziale statuizione relativa alla modifica della posizione in graduatoria delle odierne parti processuali; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Mirella Battistoni e di Angelica Lupacchini; Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 4 Nei giorni 28 e 29 settembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche, in occasione delle quali il ricorrente si candidato a Consigliere regionale nella Lista del partito Fratelli dItalia a sostegno di Francesco Acquaroli, candidato per la carica di Presidente della Giunta regionale; allesito delle votazioni, seguita la proclamazione degli eletti a Consiglieri regionali. Il ricorrente espone che, allesito della proclamazione degli eletti, si collocato al sesto posto nella graduatoria dei non eletti con voti 1.462, preceduto dalle controinteressate Mirella Battistoni (voti 1.532, quarta posizione) e Angelica Lupacchini (voti 1.528, quinta posizione). Allesito delle operazioni di voto e di scrutinio, sono stati pubblicati: 2 dapprima i dati provvisori sul sito istituzionale della Regione Marche (aggiornamento del 2.10.2025); 3 poi il verbale delle operazioni dellUfficio Centrale Regionale del 6.10.2025; 4 infine un nuovo verbale delle operazioni dellUfficio Centrale Regionale del 13.10.2025, pubblicato il 14.10.2025, che ha sostituito il precedente a seguito di rettifiche di errori materiali. Successivamente alla proclamazione, uno dei candidati eletti nella lista Fratelli dItalia stato nominato Assessore, con conseguente avanzamento delle posizioni nella graduatoria dei candidati non eletti ai fini delleventuale subentro. Dalla comparazione dei tre prospetti emergerebbe, secondo il ricorrente, una significativa anomalia numerica nella variazione delle preferenze attribuite ai candidati della lista Fratelli dItalia collocati nella fascia centrale della graduatoria e, in particolare, alla candidata Mirella Battistoni. Pi in dettaglio, nella prima proclamazione del 6 ottobre 2025, la Battistoni risultava aver conseguito 1493 preferenze; nella seconda proclamazione del 13 ottobre 2025, alla stessa candidata risultano attribuite 1532 preferenze, con un incremento di 39 voti. Per altri candidati della medesima lista (inclusi Lupacchini e Brandoni) i voti risultano invece rimasti invariati o variati in misura marginale. Il ricorrente evidenza che i candidati con maggior numero di voti e quelli con minor numero non hanno subito variazioni; mentre la variazione rilevante afferisce esclusivamente a uno dei candidati della fascia intermedia, circostanza che egli rappresenta come sintomatica di un errore di conteggio generalizzato delle schede elettorali. Il ricorso deduce che le operazioni di scrutinio si fondano sui verbali redatti dai Presidenti delle 468 sezioni elettorali della circoscrizione di Ancona e che un errore originatosi nella fase inziale di conteggio delle schede determinerebbe un vizio propagatosi lungo lintero procedimento, sino alla proclamazione degli eletti da parte della Corte dAppello. Sulla base di tali presupposti, il ricorrente, premettendo di avere interesse ad uno scorrimento della graduatoria per le maggiori opportunit di nomina alla carica di Consigliere regionale, dal momento che gi la nomina ad Assessore del candidato Bugaro ha determinato un avanzamento delle successive posizioni, chiede lannullamento del verbale di proclamazione del 13 ottobre 2025 e il riconteggio delle schede elettorali della lista Fratelli dItalia nella circoscrizione di Ancona, al fine di accertare il reale risultato elettorale. Si sono costituite in giudizio, per resistere, la candidata Battistoni Mirella e la Regione Marche, le quali hanno preliminarmente eccepito linammissibilit del ricorso sotto distinti profili e, segnatamente, per genericit, per carenza di interesse ad agire e per mancata impugnazione di atti presupposti (quali i verbali delle Sezioni delle Circoscrizioni di Ancona e Macerata del 9 ottobre 2025 e di Pesaro e Urbino del 10 ottobre 2025 citati nelle premesse del verbale dellUfficio Centrale del 13 ottobre 2025 come atti di rettifica degli errori materiali nel conteggio delle preferenze individuali recepiti dallUfficio Centrale con il provvedimento gravato); nel merito, ne hanno dedotto linfondatezza chiedendone il rigetto. 4.1. Con atto depositato in data 9 dicembre 2025, la candidata Angelica Lupacchini ha proposto ricorso incidentale, chiedendo a sua volta di dichiarare lillegittimit dei risultati elettorali e deducendo, in particolare: lindebita attribuzione di n. 2 preferenze alla dott.ssa Battistoni nella sezione n. 9 del Comune di Osimo e la mancata attribuzione di n. 4 preferenze in suo favore nelle sezioni n. 79 e n. 80 del Comune di Ancona. A sostegno del gravame, premettendo il proprio interesse allimpugnativa incidentale (atteso che la corretta assegnazione dei voti, come dalla stessa reclamato, la collocherebbero in graduatoria in una posizione pi elevata), ha dedotto diversi motivi di illegittimit e ha chiesto, in via istruttoria, disporsi il riconteggio delle schede. Rispetto al ricorso incidentale, la Regione Marche ne ha eccepito preliminarmente linammissibilit sotto distinti profili: in primis, perch la candidata Lupacchini non rivestirebbe propriamente la qualifica di controinteressata nel ricorso principale e dunque non sarebbe legittimata a proporre limpugnativa incidentale; inoltre, in ragione dellinammissibilit del ricorso principale, eccepita dalla stessa ricorrente incidentale, anche il ricorso incidentale sarebbe inammissibile, data laccessoriet al primo, o comunque improcedibile; piuttosto la Lupacchini, in relazione allinteresse fatto valere e allautonomia delle doglianze sollevate (rivolte a contestare gli esiti elettorali), avrebbe dovuto proporre impugnativa autonoma avverso detti risultati elettorali; anche a voler considerare quale ricorso autonomo il ricorso incidentale, esso sarebbe in ogni caso irricevibile per tardivit. La candidata Battistoni ha sollevato analoghe eccezioni di inammissibilit del gravame incidentale. Nel merito, entrambe le resistenti ne deducono linfondatezza e ne chiedono il rigetto. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti, stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale. 5 Preliminarmente, giova precisare che, in tema di onere della prova gravante sulle parti nei ricorsi elettorali, occorre far riferimento al quadro costituzionale e ai principi espressi dallAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32/2014, secondo 1 cui in materia elettorale vige il principio della specificit attenuata dei motivi del ricorso, giustificata dalla peculiare posizione del ricorrente, che non dispone di accesso diretto e immediato al materiale elettorale sigillato. Tuttavia, tale flessibilit non autorizza lintroduzione di azioni meramente esplorative. Lammissibilit del gravame resta comunque subordinata allindividuazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono le medesime. In applicazione dei richiamati principi, pu affermarsi che il ricorso principale inammissibile, stante levidente carattere esplorativo dellimpugnativa e la sua assoluta genericit. Come pure di recente affermato da questa Sezione (sentenza n. 1062 del 19 dicembre 2025), nel rito elettorale non sono permesse impugnative esplorative, quindi ricorsi che, sia pure mediante censure di diritto, tendano, in realt, a conseguire un vero e proprio riesame complessivo del risultato elettorale. Ci accade, ad esempio, quando si denuncino irregolarit generiche, errori nelle operazioni di spoglio e nella compilazione dei verbali, senza allegare alcun indizio sia sulla presenza sia sulla rilevanza di simili irregolarit del risultato elettorale (Tar Puglia Bari 5 giugno 2024 n. 705, Cons. Stato. V, 20 luglio 2016 n. 3280). Il ricorso esplorativo infatti tendente ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verificazione delle operazioni elettorali in esito alla quale proporre motivi aggiunti (Tar Puglia Bari 14 gennaio 2022 n. 62). Inoltre non si pu procedere alla rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale, posto che il giudizio elettorale non si configura come giurisdizione di diritto obiettivo destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne. Difatti, l'interessato tenuto a fornire idonea prova della concreta lesione subta senza poter differire all'esito della verificazione istruttoria la prova del sussistente interesse a ricorrere, non potendo il ricorso elettorale risolversi in uno strumento meramente esplorativo (Tar Campania Napoli 28 ottobre 2024 n. 5751); inoltre, con particolare riguardo alla specificit dei motivi di ricorso in materia elettorale, la giurisprudenza ha messo in risalto che: -sebbene essa debba essere valutata con rigore attenuato, in quanto la persona interessata deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dellammissibilit del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento.. (Ad. Pl. 20 novembre 2014, n. 32, Tar Veneto 10 ottobre 2025 n. 1767). Ad avviso del Collegio, il ricorso in epigrafe ricade proprio nelle categorie sopra delineate, in quanto lo stesso individua una pretesa anomalia generale nelle risultanze numeriche, priva di prove concrete riscontrabili nei verbali elettorali o in dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma solo presunta dallavvenuta correzione della graduatoria in tre momenti (pubblicazione sul sito della Regione, prima proclamazione della Corte dAppello e seconda proclamazione della Corte dAppello), evenienza che, a dire del ricorrente principale, avrebbe messo in luce unanomala evoluzione dei risultati elettorali, senza tuttavia che ne siano state precisate le ragioni. Neppure risultano in atti dichiarazioni, n contestuali n posteriori, dei rappresentanti di lista o di altri soggetti da cui desumere gli assunti del ricorrente o valevoli quale principio di prova; e men che meno vi sono specificazioni in ordine ad eventuali schede contestate e/o annullate, non essendo possibile sapere in cosa consisterebbe lasserito errore nel conteggio e in che modo leventuale riconteggio delle schede arrecherebbe vantaggio allistante. In altri termini, assente qualsiasi rappresentazione delle modalit concrete con cui tale errore generalizzato si sarebbe prodotto, delle fasi procedimentali in cui esso sarebbe avvenuto, delle specifiche sezioni o dei verbali che ne sarebbero stati affetti, del nesso causale tra la dedotta anomalia numerica e lasserita inattendibilit complessiva delle operazioni di scrutinio. Stante quanto sopra, anche listruttoria richiesta, volta appunto ad ottenere il riconteggio delle schede, avrebbe carattere esplorativo e quindi da ritenersi inammissibile. 6 Del pari inammissibile, sotto pi profili, il ricorso incidentale proposto dalla candidata Lupacchini, dovendosi condividere le corrispondenti eccezioni sollevate dalla Regione Marche e dalla candidata Battistoni. pacifico in giurisprudenza che anche nel giudizio elettorale sia ammissibile la proposizione di ricorsi incidentali. Tuttavia, tale strumento processuale presuppone indefettibilmente che esso sia promosso da soggetti controinteressati, ossia da soggetti titolari di un interesse opposto a quello azionato con il ricorso principale e volto alla conservazione del risultato elettorale oggetto di impugnazione. Il ricorso incidentale, infatti, assolve alla funzione di tutela dellinteresse che sorge in capo al controinteressato solo a seguito della proposizione del gravame principale, il quale mira a rimuovere lassetto di interessi cristallizzato dallesito elettorale. Coerentemente con tale funzione, il termine per la sua proposizione decorre dalla notifica del ricorso principale. Nel caso di specie, il ricorso qualificato come incidentale stato proposto al fine non di conservazione del risultato elettorale, bens per la soddisfazione di un interesse analogo a quello azionato dal ricorrente principale, anchesso diretto allannullamento, sia pure parziale, delle operazioni elettorali e alla modifica della graduatoria dei candidati non eletti della medesima lista. Detto altrimenti, linteresse della ricorrente incidentale, come dichiarato negli scritti difensivi, quello di superare la candidata Battistoni in graduatoria, per soddisfare il quale la stessa ha proposto una iniziativa giudiziaria del tutto autonoma ed estranea rispetto a quella promossa con il ricorso principale, che difetta, rispetto a questultimo, dellelemento dellaccessoriet. Lo scopo effettivo del ricorso incidentale promosso dalla Lupacchini, invero, non quello di mantenere lassetto di interessi delineato con gli atti impugnati in via principale, ma di evitare una lesione al proprio interesse, completamente svincolato da quello azionato dal ricorrente principale. Non vi dubbio, quindi, che una siffatta iniziativa giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta in via autonoma dalla candidata Lupacchini, nei prescritti termini di decadenza, risultando inammissibile la presentazione della stessa sotto forma di ricorso incidentale, mancandone i presupposti (sia quello negativo, consistente nellassenza di una lesione diretta ed attuale, sia quello positivo, rappresentato dalla sussistenza di una lesione che potrebbe derivare dallaccoglimento del ricorso principale). 6.1. Anche a voler considerare il gravame incidentale alla stregua di un ricorso autonomo, esso sarebbe comunque irricevibile per tardivit, essendo stato proposto oltre il termine di decadenza. 6.2. Ad ogni modo, pur a voler prescindere dai profili di inammissibilit del ricorso incidentale innanzi esposti e pur a voler aderire alla prospettazione della ricorrente incidentale esposta oralmente nel corso della discussione in pubblica udienza secondo cui il proprio interesse sarebbe quello di paralizzare limpugnativa principale si osserva che, in ragione del carattere accessorio del ricorso incidentale rispetto a quello principale cui accede, limpugnativa della candidata Lupacchini sarebbe inammissibile anche alla luce della gi accertata inammissibilit del ricorso principale promosso dal ricorrente Brandoni, la quale, di per s, ha gi leffetto di cristallizzare gli assetti che il ricorrente principale mirava a modificare. 7 In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono da dichiarare inammissibili. 7.1. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia per linammissibilit di entrambi i ricorsi sia avuto riguardo alla natura del contenzioso in oggetto. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa. Cos deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: Renata Emma Ianigro, Presidente Giovanni Ruiu, Consigliere Simona De Mattia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Simona De Mattia Renata Emma Ianigro IL SEGRETARIO